Oggi voglio parlarvi dell‘art. 3 della nostra Carta Costituzionale, ovvero di quell’articolo nella quale è riconosciuto e garantito il principio di uguaglianza.
Il suddetto articolo è costituito da due commi.
Nel primo comma, viene espressa l’uguaglianza formale, ovvero l’uguaglianza di tutti davanti alla legge.
Difatti, in suddetto comma viene sancito che tutti i cittadini davanti alla legge, sono uguali e hanno pari dignità, senza alcuna distinzione riguardante la razza, il sesso, la lingua, l’orientamento politico e religioso, le condizioni sociali e personali.
“Uguaglianza davanti alla legge” significa che “la legge è uguale per tutti”.
Il principio di uguaglianza è affermato nei confronti di tutti i “cittadini”, tuttavia la giurisprudenza costituzionale lo ha esteso a tutti gli esseri umani (compresi gli apolidi, gli stranieri e i clandestini) in relazione al godimento dei diritti fondamentali e inviolabili dell’individuo.
Relativamente al secondo comma invece, viene sancita l’uguaglianza sostanziale, mediante la quale lo Stato deve attivarsi affinchè vengano eliminate le disuguaglianze di fatto, in modo da poter avvantaggiare i “deboli”, mettendo in atto la parità tra le parti.
Dunque, in sintesi:
ART. 3 COST. –) PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
co. 1 : UGUAGLIANZA FORMALE –) La legge è uguale per tutti
co. 2: UGUAGLIANZA SOSTANZIALE –) Lo Stato deve comunque intervenire per rimuovere le disuguaglianze di fatto (garantire la parità tra le parti).
Dott.ssa Claudia Peci
